Corte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 10 dicembre 2007, n. 25743
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI. PR. S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
DELLE MEDAGLIE D'ORO 157 presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI GIUSEPPE, che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORRI PAOLO, giusta delega in
atti;
- ricorrente -
contro
ME. GI., elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CASSIODORO 109, presso lo studio dell'avvocato ILARIA GIOFFRE',
rappresentato e difeso dall'avvocato CONTI FABRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20/05 della
Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/01/05 r.g.n. 1305/04;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 04/10/07 dal Consigliere Dott. Vittorio
NOBILE;
udito l'Avvocato CIPRIANI;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Arezzo
del 14-10-2003 Me.Gi., operaio dipendente della FI. s.p.a.,
impugnava il licenziamento comminato dal datore di lavoro per giustificato
motivo soggettivo in data 28-5-2003, previa contestazione di essere stato
"trovato in possesso, senza che ve ne fosse alcuna giustificazione, di 12
mascherine antipolvere di proprieta' aziendale e fornite in numero di una a
ciascun operaio che ne ha necessita' a causa del lavoro che svolge ". Il
datore di lavoro nella stessa sede aveva contestato al Me. alcuni pregressi
comportamenti che avevano turbato l'ordine aziendale.
A sostegno del ricorso il lavoratore - non negando il fatto
in se' - deduceva la palese sproporzione fra il comportamento accertato e la
sanzione espulsiva, esclusa la rilevanza della recidiva.
La societa' resisteva in giudizio chiedendo il rigetto della
domanda.
Con sentenza del 27-4-2004 il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Arezzo rigettava la domanda sul
presupposto che il fatto addebitato al ricorrente (aver fatto "man
bassa" dei mezzi di protezione) aveva fatto venir meno la possibilita' di
utilizzo delle mascherine da parte degli altri dipendenti e che si fosse
trattato di un atteggiamento provocatorio o irresponsabile tale da lasciare
presumere analoghi comportamenti futuri.
Avverso la sentenza interponeva appello il Me., censurando la pronuncia del primo Giudice nella parte in
cui aveva ritenuto la particolare gravita' del fatto, ricavando una prognosi
futura fondata su mere illazioni.
La societa' resisteva al gravame e chiedeva il rigetto
dell'appello.
La Corte di Appello di Firenze, con
sentenza depositata il 18-1-2005, accoglieva l'appello.
In sintesi la Corte, valutato il fatto in base non solo alla
nozione legale di giustificato motivo soggettivo ma anche alle ipotesi previste
dal CCNL di categoria, dopo aver escluso che vi fosse stata una "vera e
propria sottrazione di beni aziendali", riteneva che si era
trattato piuttosto di "una scorretta utilizzazione dei mezzi di
protezione" cui era "certamente conseguito un disservizio" e
giudicava l'episodio "di portata modesta, sicuramente meno grave di altri
ricondotti alla fattispecie sanzionatoria conservativa da parte del contratto
collettivo".
La Corte affermava inoltre che non assumevano rilevanza i dedotti
precedenti disciplinari, essendo risultata provata
soltanto una sanzione disciplinare irrogata il 15-2-2001, e non una pluralita'
di precedenti come ritenuto dal primo Giudice.
Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso
Il Me. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la societa'
ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del
1966 articolo 3 dell'articolo 2119 c.c., dell'articolo 116 c.p.c., nonche'
vizio di motivazione, in sostanza lamenta che erroneamente la Corte di Appello
di Firenze "valutando parzialmente le evidenze testimoniali e omettendo
ogni indagine su quelle documentali, ha concluso che il Me. si era reso responsabile
piuttosto che di sottrazione di beni aziendali di scorretta utilizzazione dei
mezzi di protezione". "Cosi' facendo", secondo la ricorrente, i
Giudici di appello avrebbero "completamente
trascurato la Legge n. 604 del 1966 articolo 3 - ed il concetto di giustificato
motivo di licenziamento - in tutte le sue implicazioni, omettendo in
particolare, di considerare la ripercussione sul rapporto della reale ed
acclarata condotta del dipendente suscettibile di porre in dubbio la futura
correttezza dell'adempimento" e quindi di incidere irrimediabilmente
sull'elemento fiduciario.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione
e falsa applicazione delle stesse norme e dell'articolo 1321 c.c. e ss., nonche' vizio di motivazione, lamenta che erroneamente la
Corte territoriale ha considerato sproporzionato il licenziamento valutando il
comportamento alla luce di quelli previsti dal CCNL "e assumendo
l'esistenza di sanzioni conservative per comportamenti piu' gravi", in tal
modo trascurando sia la non tassativita' della elencazione contrattuale sia la
particolarita' intenzionalita' della condotta del Me..
Con il terzo motivo la societa',
denunciando violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970
articolo 7 nonche' vizio di motivazione, lamenta in sostanza che la Corte di
Appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti i "dedotti precedenti
disciplinari", laddove erano stati prodotti "rapporti, atti di
contestazione, diffide", dai quali emergevano comportamenti pregressi del
Me. (riguardanti diverbi con altri dipendenti talora passati anche a vie di
fatto) comunque rilevanti ai fini della valutazione della proporzionalita'
della sanzione inflitta.
I primi tre motivi, che, strettamente connessi in quanto
inerenti la medesima valutazione complessiva di
proporzionalita' della sanzione stessa, possono essere trattati congiuntamente,
risultano in parte inammissibili ed in parte infondati.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare piu' volte (v.,
fra le altre, Cass. 14-1-2003 n. 444, Cass. 16-5-2006 n. 11430, Cass. 24-7-2006
n. 16864) "in tema di licenziamento individuale per giusta causa o per
giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., o della Legge n. 604 del
1966 articolo 3 il giudizio di proporzionalita' o adeguatezza della sanzione
all'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al Giudice di merito - si
sostanzia nella valutazione della gravita' dell'inadempimento imputato al lavoratore
in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo
tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l'inadempimento, ove
provato dal datore di lavoro in assolvimento dell'onere su di lui incombente
citata Legge n. 604 del 1966 ex articolo 5, deve essere valutato tenendo conto
della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto
alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui
all'articolo 1455 c.c., sicche' l'irrogazione della massima sanzione
disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria - durante il periodo di
preavviso - del rapporto. A tale stregua, l'assenza di nocumento (o di serio
pericolo di nocumento) della sfera patrimoniale del datore di lavoro, se puo'
concorrere a fornire elementi per la valutazione di gravita' del comportamento
inadempiente, non e' decisiva per escludere che possa
dirsi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in
concreto in considerazione della realta' aziendale e delle mansioni
svolte".
Del resto, pure in generale e'
consolidato il principio secondo cui "la valutazione della gravita' dell'inadempimento
contrattuale e' rimessa all'esame del Giudice di merito, ed e' incensurabile in
cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o
giuridici" (v. Cass. sez. 2 22-5-1998 n. 5114,
Cass. sez. Lav. 26-7-2002 n. 11118).
In tale quadro va, quindi, inserita anche la valutazione del
carattere "notevole" dell'inadempimento del lavoratore e quindi della
proporzionalita' del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Detta valutazione, e' poi sempre
necessaria sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, pur in
presenza di ipotesi di comportamenti previste dal contratto collettivo (v.
Cass. 27-9-2002 n. 14041), le quali hanno comunque
valenza soltanto esemplificativa (v. Cass. 16-3-2004
n. 5372) e fanno salva la rilevanza delle condotte caratterizzate da elementi
aggiuntivi (v. Cass. 29-4-1998 n. 4395).
Peraltro, con riguardo alla rilevanza relativa, nell'ambito
della valutazione in esame, dei comportamenti pregressi del lavoratore questa
Corte ha piu' volte affermato che "il principio della immutabilita'
della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi
dell'articolo 7, dello Statuto dei lavoratori preclude al datore di lavoro di
licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di
considerare fatti non contestati, e collocatisi a distanza anche superiore ai
due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significativita' di
altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva
gravita', sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e
della proporzionalita' o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio
dell'imprenditore" (v. Cass. 17-5-2003 n. 7734, Cass.
20-7-1996 n. 6523, Cass. 23-2-1998 n. 1925, Cass. 24-5-1999 n. 5044).
Infine, in generale, questa Corte ha piu' volte precisato
che "la valutazione delle risultanze della prova
testimoniale, il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla credibilita' di
alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,
di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale nel porre a
fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre,
non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a
confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente
disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata"
(v. Cass. 9-4-2001 n. 5231, Cass. 15-4-2004 n. 7201,
Cass. 7-8-2003 n. 11933).
Del resto, come pure e' stato piu'
volte precisato, "il controllo di logicita' del giudizio di fatto,
consentito dall'articolo 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione
del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il
giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata,
posto che una simile revisione, in realta', non sarebbe altro che un giudizio
di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,
contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di
legittimita'; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio
di motivazione ogni possibilita' per
Orbene la sentenza impugnata, non incorrendo in errori di
diritto e non andando in contrasto con i principi sopra richiamati, con
motivazione congrua e priva di vizi logici, dopo aver ricostruito
specificamente i fatti in base alle risultanze della
prova testimoniale, li ha valutati nella loro completezza, sul piano oggettivo
e soggettivo, alla luce degli elementi concreti emersi.
In particolare la Corte di Appello,
richiamata la necessita', prevista dalla legge, di un "notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro", ha premesso che
"non ogni inadempimento, dunque, comporta la risoluzione del rapporto,
tutto dipendendo dalla gravita' del fatto e dalla sua proiettabilita' sul
rapporto fiduciario".
Cio' posto la Corte, rilevato che le mascherine erano custodite all'interno dell'azienda ed erano state
riposte nell'armadietto personale, ha escluso che si fosse trattato di una
"vera e propria sottrazione di beni aziendali" (che del resto non
avrebbe avuto alcun senso "stante la mancanza di valore di tali
beni"), affermando che il comportamento del Me. si era "risolto in
una scorretta utilizzazione dei mezzi di protezione cui era certamente
conseguito un disservizio a lui imputabile".
La Corte ha poi esaminato anche il profilo soggettivo, e
sulla base degli scarsi elementi concreti emersi ha ritenuto che,
contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, non era
"possibile ipotizzare le ragioni di tale comportamento ed in particolare
adombrare il dubbio" che si fosse "trattato di un atteggiamento
intenzionale finalizzato a privare gli altri dipendenti dei mezzi di
protezione", in modo da "valutare - infine - la potenzialita' lesiva
per il futuro del Me. ".
Alla luce, quindi, di varie previsioni del contratto collettivo
di comportamenti puniti con sanzione conservativa, ritenuti senz'altro
piu' gravi di quanto non fosse stato quello "certamente bizzarro (e
per certi aspetti inspiegabile) " posto in essere dal Me., la Corte ha
valutato l'episodio di "portata modesta" e certamente non
"ablativo della fiducia nel futuro lavorativo del dipendente".
Al riguardo, infine, per completezza sul piano soggettivo la
Corte ha rilevato che dei "dedotti precedenti disciplinari" vi era la
prova in atti di una sola sanzione disciplinare (irrogata il 15-2-2001),
"la rimanente documentazione offerta in comunicazione dell'appellata
riguardando mere segnalazioni o contestazioni cui non ha fatto seguito
l'irrogazione di alcuna sanzione".
Pertanto, in particolare, con riferimento al primo motivo,
va rilevato che la impugnata sentenza, non ha affatto
trascurato la nozione di "notevole inadempimento" e neppure ha
trascurato di considerare i profili soggettivi della condotta del Me. e
relativi alle ripercussioni sul rapporto fiduciario (alla luce anche della
realta' aziendale e delle mansioni svolte), per i quali, in sostanza, a
differenza del primo giudice, ha rilevato la insufficienza degli elementi
probatori emersi.
In relazione, poi, al secondo motivo, la sentenza stessa,
nella valutazione della proporzionalita', correttamente si e'
riferita anche alla elencazione contrattuale dei comportamenti e delle relative
sanzioni, intendendola in senso meramente esemplificativo e rapportando il proprio
giudizio comunque al complesso degli elementi risultati in concreto (sia
oggettivi che soggettivi).
Con riguardo, infine, al terzo motivo va soltanto
ulteriormente osservato che la Corte di Appello (non
disconoscendo qualsiasi rilevanza di comportamenti pregressi) ha semplicemente
negato che sussistesse una pluralita' di "precedenti disciplinari",
come invece ritenuto dal primo giudice, essendo emerse (al di la' della
sanzione irrogata il 15-2-2001) soltanto "segnalazioni e contestazioni"
relative a fatti precedenti non sanzionati (circostanza, peraltro,
sostanzialmente non smentita dalla stessa ricorrente).
Cosi' respinti i primi tre motivi puo' esaminarsi
il quarto, con il quale la ricorrente, denunciando violazione e falsa
applicazione della Legge n. 300 del 1970 articolo 18, e degli articoli 1218 e
1227 c.c., nonche' vizio di motivazione, lamenta che la Corte di Appello, nel
condannare la societa' al risarcimento dei danni pari a "tutte le
mensilita' omesse dalla data di cessazione del rapporto fino all'effettiva
reintegra", "sembra non aver tenuto conto che il lungo tempo
intercorso tra il licenziamento (28-5-2003) e l'ordine di reintegra (4-1-2005)
non era al datore di lavoro imputabile, se non altro nel periodo protrattosi
tra il giudizio di primo grado (conclusosi con l'assoluzione dell'azienda da
ogni responsabilita'), e quello d'appello, e che il dipendente aveva totalmente
omesso di fornire dimostrazione, se non altro nel giudizio di appello, di un
impegno positivo al compimento di attivita' idonee ad impedire l'aggravamento
del danno."
Aggiunge la ricorrente che la prova dell'incolpevole
comportamento del datore di lavoro, perlomeno dalla decisione di primo grado a
quella di appello, "avrebbe dovuto indurre la
Corte a ricondurre il danno alla "penale" prevista dalla Legge n. 300
del 1970 articolo 18 tenendo conto, in ultima analisi che, per i sei mesi
successivi al licenziamento il dipendente aveva percepito, o, comunque, avrebbe
potuto percepire - evitando cosi' di aggravare il danno - l'indennita' di
disoccupazione, unitamente alla copertura assicurativa figurativa".
Anche tale motivo e' infondato.
Come questa Corte ha piu' volte affermato "ai fini
della liquidazione del danno derivante da licenziamento illegittimo, la misura
del risarcimento dovuto ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300 articolo 18
- commisurato alle retribuzioni non percepite dal lavoratore per il periodo
successivo al licenziamento - non puo' essere ridotta, in applicazione del
principio di cui all'articolo 1227 c.c., con riguardo
alle conseguenze dannose riferibili al tempo impiegato per la tutela
giurisdizionale da parte del lavoratore, stante l'esistenza di norme che ne
regolano l'iter, con la previsione di termini perentori, e che consentono ad
entrambe le parti in giudizio di interferire nell'attivita' processuale"
(v. Cass. 29-5-1995 n. 5993, Cass. 14-8-1998 n. 8003,
Cass. 6-9-2000 n. 11742).
In specie Cass. 11-5-2005 n.
In tale quadro, de iure condito, non puo' assumere rilevanza
neppure la circostanza del rigetto della domanda in primo grado e della riforma
in appello, mentre infondata e' la tesi di parte
ricorrente secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto fornire la prova del
compimento di "attivita' idonee ad impedire l'aggravamento del
danno".
Infine, in relazione all'asserito
aliunde perceptum, che la impugnata sentenza non avrebbe considerato, va
osservato che, in relazione alla indennita' di disoccupazione, la stessa
ricorrente lo assume soltanto in via ipotetica ed eventuale e che comunque
neppure specifica quando, con quale atto e in che termini i fatti siano stati
allegati al processo (sulla necessita' di una rituale allegazione dei fatti, al
di la' della natura di eccezione in senso lato, v. Cass. S.U.
3-2-1998 n. 1099, Cass. 28-11-2001 n. 15065, Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass.
20-6-2006 n. 14131).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese, in considerazione dell'esito alterno delle fasi di merito, vanno equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.